lunedì 26 gennaio 2009

Se il datore non è esonerato dall’obbligo d’assunzione



La Corte di Cassazione ha stabilito l’importante principio secondo cui ai fini della collocabilità dell’invalido nell’organizzazione aziendale, non assume alcun rilievo la vacanza dei posti nell’organico e in virtù del quale la piena occupazione dell’organico non dispensa il datore di lavoro dall’obbligo d’assunzione (Cass. del 10 dicembre 2008, n. 29009).Il caso esaminato dalla Cassazione è quello di un lavoratore iscritto nella lista del collocamento obbligatorio degli invalidi e avviato per l’assunzione presso una società. Quest’ultima però si è rifiutata di assumerlo, sostenendo di non avere la possibilità d’impiegarlo. Il lavoratore si è allora rivolto al tribunale del lavoro di Civitavecchia, che ha ritenuto assolutamente non giustificato il rifiuto dell’azienda di assumere la persona in questione e l’ha condannata al risarcimento del danno. Una decisione che è stata confermata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto irrilevanti e infondati gli argomenti dell’azienda relativi all’assenza di un posto vacante nell’organico, al difetto nell’avviato delle qualità tecniche e l’avvicinarsi di una crisi occupazionale.
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello. Ricorso che è stato rigettato dalla Suprema Corte, la quale ha osservato che i giudici di secondo grado hanno correttamente tenuto conto dei princìpi generali fissati dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia. La piena occupazione aziendale non dispensa il datore di lavoro dall’obbligo d’assunzione, che infatti riguarda un’aliquota dei posti in organico e non già dei posti vacanti. Il datore di lavoro, ha rilevato la Corte, può ritenersi svincolato dall’obbligo, avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, solo nei casi in cui si riscontri l’assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l’invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, o quando l’invalido non sia assolutamente collocabile in ragione della sua minorazione in nessun settore dell’azienda (anche accessorio o collaterale).
Tra le cause di sospensione (o esonero temporaneo) dal collocamento obbligatorio non è inclusa la crisi dell’impresa, né tale ipotesi è contemplata dall’articolo 9 del dl n. 17 dell’83 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 79/83) Una norma, quest’ultima, che – innovando per il futuro – ha introdotto la sospensione del suddetto obbligo solamente per due specifiche categorie di imprese: quelle soggette ad amministrazione straordinaria a norma del dl n. 26 del 1979 (convertito nella legge n. 95 del 1979) e quelle destinatarie dell’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, a norma delle legge 12 agosto 1977, n. 675, e 20 dicembre 1974, n. 684. In mancanza di tali condizioni, ha affermato ancora la Corte di Cassazione, permane l’obbligo d’assunzione anche per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, di riconversione e di riorganizzazione produttiva.
Secondo il Supremo Collegio, pertanto, nel caso in esame la Corte d’appello ha correttamente rilevato che non erano in discussione le menomazioni fisiche del soggetto (si tratta di un profugo), non erano allegate delle circostanze inerenti la sospensione dell’obbligo, era risultata la possibilità di utilizzare l’avviato in mansioni operaie o impiegatizie rientranti nella sua qualifica.




Mara Parpaglioni Rassegna